Pubblicare i prezzi delle visite, raccogliere recensioni su Google, raccontare un caso clinico in un Reel, attivare una sponsorizzata su Meta per intercettare chi cerca uno specialista: ognuna di queste decisioni, per un medico, si gioca su una linea sottile. Da una parte la comunicazione informativa, ammessa dal 2006 e tutelata. Dall’altra la pubblicità sanitaria ingannevole o promozionale, vietata. La distinzione non è teorica: cadere dalla parte sbagliata significa esporsi a un procedimento disciplinare. Questo articolo è una mappa operativa.
Il quadro normativo, in tre righe
La possibilità per i medici di comunicare la propria attività online è figlia di tre passaggi normativi che vale la pena conoscere a memoria.
- Decreto Bersani (DL 223/2006): abolisce il divieto generalizzato di pubblicità per le professioni intellettuali, medici inclusi. Da qui in poi un medico può comunicare la propria attività, non vendersi come un prodotto.
- Legge 145/2018, art. 1 comma 525 (il cosiddetto emendamento Boldi): pone i paletti. La comunicazione sanitaria deve essere “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non equivoca, ingannevole o denigratoria”.
- Codice di Deontologia Medica FNOMCeO (artt. 55-58): traduce questi principi in regole deontologiche vincolanti, Capo IV — Informazione e comunicazione.
L’art. 56 del Codice è il cuore della questione e merita di essere letto per intero almeno una volta. In sintesi:
La pubblicità informativa sanitaria deve avere come scopo esclusivo quello di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai cittadini sull’attività professionale svolta. Essa deve essere veritiera, corretta, funzionale all’oggetto, non equivoca, ingannevole o denigratoria.
Codice di Deontologia Medica FNOMCeO, art. 56 (parafrasi)
Tre parole vanno isolate: informativa, veritiera, funzionale all’oggetto. Tutto il resto discende da queste.
Cosa puoi dire, cosa non puoi dire
Prima di entrare nelle zone grigie, vale la pena chiarire dove sono i confini netti. Nelle tre colonne qui sotto: ciò che si può sempre fare, ciò che richiede attenzione (vedi sezione successiva), ciò che è vietato in qualunque forma.
Le zone grigie: prezzi, prima visita, prima/dopo
Le zone grigie sono quelle dove la legge non vieta esplicitamente, ma il Codice deontologico chiede valutazioni caso per caso. Affrontiamone tre fra le più frequenti.
Pubblicare i prezzi sul sito
Ammesso, in linea di principio. La trasparenza tariffaria è un valore. Diventa problematico quando il prezzo è usato come leva promozionale (sconti, “listino vantaggio”, urgency) o quando manca completezza (prezzo solo della prima visita senza menzione dei controlli). La buona pratica: prezzi disponibili ma non in homepage, in una scheda servizio con spiegazione di cosa è incluso.
La “prima visita gratuita”
Tecnicamente non vietata, ma di fatto incompatibile con lo spirito dell’art. 56. Una visita medica ha un valore clinico ed economico; offrirla gratis suggerisce un meccanismo di acquisizione commerciale che è esattamente ciò che la deontologia vuole evitare. La FNOMCeO si è espressa più volte in senso restrittivo. Da evitare.
Le foto “prima e dopo”
Ammesse solo in contesto scientifico-divulgativo: una pagina o un sito di approfondimento su una patologia, con consenso del paziente e anonimizzazione adeguata. Vietate come strumento di promozione commerciale (gallery in homepage, “risultati ottenuti”). In chirurgia plastica e dermatologia estetica il tema è particolarmente sensibile.
Social, blog, video: stesso perimetro deontologico
Un equivoco frequente: il fatto che un Reel sia “divertente” o un post LinkedIn sia “personale” non li sottrae alle regole. Per il Codice deontologico, ogni contenuto pubblicato a fini professionali è informazione sanitaria, indipendentemente dal formato.
Le regole pratiche:
- Linguaggio accessibile è OK; semplificazione fuorviante no. “Il colesterolo alto si abbassa con la dieta” è troppo: alcuni casi richiedono farmaci. Meglio: “Nella maggior parte dei casi una dieta corretta è la prima leva. Per alcuni pazienti serve un trattamento farmacologico.”
- Caso clinico solo con consenso esplicito e anonimizzazione. Anche se il paziente non è riconoscibile, raccontare sintomi ed evoluzione richiede liberatoria scritta.
- Niente diagnosi nei commenti. Anche con buona intenzione, rispondere “dai sintomi che descrive sembra X, faccia Y” è scorretto. Rimandare sempre alla visita.
- Disclaimer dove serve. Una sponsorizzata che fa “tutorial” su un sintomo dovrebbe specificare che non sostituisce il consulto medico.
Recensioni online: cosa puoi fare
Le recensioni sono spesso il primo punto di contatto con un nuovo paziente. La regola di base: puoi favorire la raccolta di recensioni spontanee, non puoi orientarle né selezionarle.
- Puoi: invitare i pazienti a lasciare una recensione spontanea al termine del percorso di cura (es. con un link generico al tuo profilo Google).
- Puoi: rispondere educatamente alle recensioni, comprese quelle negative, senza confermare il rapporto di cura e senza menzionare dettagli clinici.
- Non puoi: offrire sconti, omaggi o agevolazioni in cambio di recensioni.
- Non puoi: filtrare preventivamente (mostrare il link solo a pazienti che pensi siano soddisfatti).
- Non puoi: comprare recensioni, anche se da agenzie che le confezionano come “reali”.
Sul tema risposta alle recensioni torneremo in modo dedicato: rispondere a una recensione negativa senza violare il segreto professionale è un esercizio delicato che merita un articolo a parte.
Pubblicità a pagamento (Google Ads, Meta): è ammessa, con limiti
Le campagne Google Ads e le sponsorizzate sui social rientrano a tutti gli effetti nella pubblicità sanitaria. Sono ammesse — e possono essere uno strumento utile — purché rispettino quattro condizioni.
- Contenuto informativo, non promozionale in senso stretto. Una sponsorizzata che spiega cos’è la dermatite atopica e quando rivolgersi a uno specialista è ammessa. Una che dice “Visita -30% solo per maggio” non lo è.
- Niente claim ingannevoli o garanzie di risultato. Esattamente come per la comunicazione organica.
- Riconoscibilità del messaggio a pagamento. Google Ads e Meta lo gestiscono automaticamente con i marker “Sponsorizzato”. Verificare che non vengano nascosti.
- Targeting prudente sui dati sanitari. Profilare il pubblico per patologia (es. “persone interessate a depressione”) può configurare un trattamento di dati particolari. Meglio targeting demografico/geografico e per interessi generici, e lasciare al contenuto il compito di filtrare.
Cosa fare se hai un dubbio
Una buona euristica per ogni contenuto, prima di pubblicarlo:
- È vero? Quello che sto dicendo è clinicamente accurato, supportato dalla letteratura?
- È funzionale? Serve a informare il lettore, o serve solo a convincerlo a scegliere me?
- Resisterebbe a un controllo dell’Ordine? Se domani il mio ordine territoriale mi chiedesse spiegazioni su questo contenuto, sarei sereno?
Se la risposta a una delle tre è no, c’è probabilmente qualcosa da rivedere.
In sintesi
Domande frequenti
Posso pubblicare i prezzi delle visite sul mio sito?
Sì, purché siano chiari e completi (non solo il prezzo della prima visita, ma anche dei controlli e dei trattamenti correlati). Diventa problematico se i prezzi sono usati come leva promozionale: sconti, listino “vantaggio”, urgency artificiale.
Posso offrire la prima visita gratuita?
Tecnicamente non vietata, ma solitamente sconsigliata. La FNOMCeO si è espressa in senso restrittivo: una visita medica ha valore clinico, offrirla gratuitamente suggerisce una logica di acquisizione che la deontologia vuole evitare.
Posso pubblicare testimonianze e recensioni dei pazienti?
Le recensioni spontanee su piattaforme terze (Google, Doctolib) sono ammesse.
Le sponsorizzate Facebook e Google Ads sono ammesse per i medici?
Sì, rientrano nella pubblicità sanitaria e sono ammesse purché rispettino i principi di informazione veritiera, non ingannevole e funzionale all’oggetto. Devono essere chiaramente riconoscibili come messaggio a pagamento.
Posso confrontare la mia struttura con un'altra?
No. I confronti competitivi diretti (prezzi più bassi, tecnologia migliore, risultati superiori) non sono ammessi dal Codice di Deontologia, anche se veritieri.
Cosa rischio se pubblico qualcosa di non conforme?
L’Ordine territoriale può aprire un procedimento disciplinare su segnalazione. Le sanzioni possibili vanno dall’avvertimento (caso minore) alla sospensione dall’esercizio della professione (caso grave o recidivo). In aggiunta, se il contenuto configura pubblicità ingannevole, può intervenire l’AGCM.
Riferimenti
- Codice di Deontologia Medica FNOMCeO 2014, Capo IV — Informazione e comunicazione (artt. 55-58).
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 525 (legge di bilancio 2019, emendamento Boldi).
- Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
- FNOMCeO, Documento applicativo della legge n. 145/2018 in materia di comunicazione sanitaria, 2019.
Per altri pezzi sul perimetro deontologico e le scelte editoriali per un sito di medico, sezione Approfondimenti. Per gli aggiornamenti normativi e le interpretazioni emergenti, sezione Novità.


